La Cassazione torna ad occuparsi dei sinistri causati dalle buche stradali

La Cassazione torna ad occuparsi dei sinistri causati dalle buche stradali
11 Aprile 2018: La Cassazione torna ad occuparsi dei sinistri causati dalle buche stradali 11 Aprile 2018

IL CASO. D.A. aveva convenuto in giudizio il Comune Alfa, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate a causa della caduta dalla bicicletta, dovuta alla “presenza” nella strada “di buche e pietrisco”.

Vista rigettata dal Tribunale la propria domanda, D.A. aveva adito la Corte d’appello.

Quest’ultima, in parziale accoglimento del gravame, aveva accertato un concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, pari al 50%, e condannato il Comune convenuto, responsabile per il restante 50%, al risarcimento del danno patito dall'attore.

Avverso tale sentenza il Comune Alfa aveva proposto ricorso per cassazione.

Col primo motivo il ricorrente aveva censurato la sentenza perché la Corte d’appello aveva dimostrato di aver “mal governato il principio secondo cui la sussistenza di un effettivo potere di controllo in capo all'amministrazione competente sulle strade pubbliche deve essere oggetto di un'indagine mirata caso per caso, giacché l'affermazione relativa alla posizione e alle caratteristiche della strada teatro dell'evento lesivo (siccome ‘non distante dal perimetro urbano e notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico’) era priva di riscontro in istruttoria e non poteva essere ricondotta alla nozione giuridicamente di ‘fatto notorio’”.

Col secondo motivo aveva, poi, imputato alla Corte d’appello di aver “erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dall'attore, in quanto, non essendo questo determinato dal dinamismo interno della cosa, avrebbe dovuto tenere conto della pericolosità dello stato dei luoghi ove l'incidente era avvenuto, ossia che la situazione della strada fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo intrinseco per i passanti a fronte anche di un normale livello di attenzione esigibile dagli stessi.

A tal riguardo, una buca delle dimensioni proprie di quella che aveva cagionato il sinistro non poteva considerarsi non visibile ad una distanza compatibile con la possibilità di attuare quello spostamento della direzione di marcia che avrebbe consentito all'attore di aggirare facilmente il pericolo; pertanto, le dinamiche nel sinistro dimostravano chiaramente che il D.A. non aveva prestato il livello di attenzione, di diligenza e di prudenza richiesto dalla situazione in cui si trovava al fine di superare gli ostacoli presenti sulla strada”.

Col terzo motivo il Comune aveva censurato la sentenza anche perché “la Corte territoriale, in assenza di prova, del cui assolvimento era onerato il D.A., del nesso causale tra il comportamento del custode ed il danno … non poteva pervenire all'accertamento del concorso di colpa tra custode e danneggiato ex art. 1227 c.c.”.

LA DECISIONE. Con l’ordinanza n. 6034/2018 la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il primo motivo e rigettare il secondo ed il terzo, ha colto l’occasione per ribadire gli “orientamenti nel tempo consolidatisi nella [propria] giurisprudenza” in tema di responsabilità dell’ente proprietario della strada per i sinistri ivi occorsi a causa della presenza di buche.

Quanto al primo motivo del ricorso, il Giudice di legittimità ha rilevato come sia “principio di diritto consolidato … quello per cui l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (tra le altre, Cass. n. 21508/2011, Cass. n. 16542/2012, Cass. n. 8935/2013)”.

Quanto al secondo motivo, ha osservato che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”.

Quanto al terzo motivo, la Corte di Cassazione ha affermato che “nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.

E proprio a tali principi la Corte di Cassazione ha ritenuto che si fosse conformata la motivazione resa dalla Corte d’appello, perché “in essa infatti:

1) si dà conto della sussistenza del rapporto di custodia del Comune convenuto sulla strada teatro dell'evento lesivo (con ciò risultando superflue, a tal riguardo, le considerazioni sul comportamento, anche colposo, del custode nella manutenzione della strada);

2) si evidenzia il rapporto oggettivo di causa-effetto tra percorrenza della strada comunale da parte del D.A. in sella alla propria bicicletta e la sua caduta per la presenza di una buca sul manto stradale (con ciò risultando superflue, a tal riguardo, le considerazioni sulla intrinseca pericolosità della strada);

3) si dà peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c., tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all'ora e alle modalità dell'accadimento), sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze, così da giungere a ritenere la sussistenza di un concorso, paritario, di responsabilità e, dunque, l'efficacia non elidente del nesso di causa anzidetto ad opera della condotta del danneggiato”.

       

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